Sull’abolizione del Senato

Senato

L’Aula del Senato della Repubblica a Palazzo Madama

Uno dei temi che sembra aver conquistato – almeno a parole – l’attenzione della scena politica è il dibattito sorto in seguito alla proposta di abolizione del Senato della Repubblica così come lo conosciamo oggi e della sua sostituzione con un “Senato delle Autonomie” di nomina.
Le ragioni per opporsi sono tante, prescindendo dalle opposizioni di facciata o dagli appelli dei vari Rodotà o MicroMega o dalle petizioni di Aavast, Change e Firmiamo. Provo a illustrarne qualcuna, analizzando qualche luogo comune.

“Il Senato elettivo è uno spreco di soldi pubblici”
La democrazia ha inevitabilmente un costo per il proprio funzionamento. Costano i consigli regionali (20), provinciali (110) e comunali (8057), ma hanno il loro costo anche i consigli di circoscrizione (o di municipio, o di municipalità, o di zona di decentramento, o di quartiere). Tutti gli enti e gli organi decentrati hanno un costo, cui corrisponde almeno in linea teorica una migliore risoluzione dei problemi rispetto ad una gestione meno vicina al cittadino.

“Il Senato è un duplicato della Camera”
Questo è falso. Innanzitutto, ai termini di Costituzione, se ne differenzia per la composizione dell’elettorato, essendo esclusa tutta la fascia al di sotto dei 25 anni, lievemente inferiore al 9% ma amplificata dall’elevato tasso di astensione, e per la componente anagrafica dei candidati, che prevede un’età minima di 40 anni. Stando ai dati del censimento 2011 poteva essere eletto al Senato il 69,67% dei cittadini italiani maggiorenni al censimento 2011 rispetto al 91,68% degli eleggibili alla Camera (inclusi gli incompatibili ai sensi di legge). Diversa è poi la legge elettorale, che riserva ad ogni collegio regionale tanti senatori quanti sono i residenti, con soglie di sbarramento diverse e ripartizioni differenti. Con due voti a disposizione, inoltre, l’elettore può scegliere una lista in una camera e un’altra lista nell’altra, oppure votare solo per una camera. Sommando tutti questi fattori, si spiega come mai ci possano essere risultati elettorali diversi, e dunque la mediazione tra le forze politiche diventa fondamentale. La mediazione è una delle attività più nobili e più necessarie della politica, ricordiamolo.
La pari dignità attribuita al Senato della Repubblica rispetto alla Camera dei Deputati, inoltre, consente di frequente la correzione di errori o di frizioni tra le rappresentanze parlamentari, in modo che sia possibile promulgare il miglior testo possibile.

I cambiamenti previsti
Il Senato diventa una assemblea non elettiva ma nominata di 148 membri con competenze solo in determinati settori e comunque a titolo consultivo e non vincolante. Il Senato viene svuotato delle proprie funzioni, perché la Camera dei Deputati può ignorare i suggerimenti di modifica provenienti dal “Senato delle Autonomie”. Il Senato viene dunque abolito di fatto, pur rimanendo come simulacro di se stesso.
Cambia la composizione del Senato: viene abolito il criterio secondo il quale ogni regione ha più senatori in base alla popolazione, perché il numero viene fissato in 6 membri per Regione (a prescindere dai quasi 10 milioni della Lombardia o dai circa 300mila del Molise o dai 128mila della Valle d’Aosta). Ad essi si affiancano 21 senatori nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni e gli attuali 5 senatori a vita (più Napolitano, quando cesserà il suo mandato).

Se il Senato perde dunque elettività, proporzionalità, funzione legislativa e funzione di bilanciamento e controllo rispetto alla Camera dei Deputati, si viene a creare uno squilibrio di potere a favore della Camera dei Deputati. In questo, più ancora che nella mancata elettività dei parlamentari, si registra la perdita effettiva di democrazia: la maggioranza parlamentare e, va da sé, di governo, avrà infatti la strada spianata per fare indisturbata ciò che vorrà, trovando al più il rinvio motivato (più o meno efficace) al Parlamento da parte del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione, aggirabile però con una nuova approvazione integrale del medesimo testo, consentita d’altronde dallo stesso articolo. Non è nemmeno previsto un controllo preventivo delle leggi da parte della Corte Costituzionale.
Tutto ciò, di fatto, significa un passaggio dall’equilibrato, pur se non perfetto, regime di democrazia rappresentativa parlamentare ad un presidenzialismo monocamerale, nel quale il ruolo del Capo dello Stato viene minimizzato, pur se non de iure.
Per tutti questi motivi è necessaria una attiva e concreta opposizione in Parlamento, e qualora ciò non fosse sufficiente per via referendaria. In caso contrario, sarebbero create le condizioni base per una dittatura, e non sarebbe più veramente importante se questa sia fascista, liberista o grillista: di quella comunista, e sono i numeri a dirlo, non c’è il minimo pericolo.

Il golpe strisciante, ovvero la modifica della Costituzione

Inizia tutto il 17 aprile 2012, o meglio il 17 aprile è la data in cui il primo colpo alla Costituzione si concretizza.

Il pareggio di bilancio entra infatti nella nostra Carta in quel giorno di primavera, dopo il ciclo delle doppie approvazioni: 30 novembre 2011 alla Camera, 15 dicembre 2011 al Senato, 6 marzo 2012 alla Camera ed infine l’ultimo passaggio al Senato il 17 aprile 2012.
Esso è incluso nella Legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2012.

Tutto regolare, per carità: PD, PdL e Terzo Polo (o, se preferite, UDC, FLI, ApI), con la partecipazione di MpA, PT e MRN (la triade fondamentale del “Popolo dei quaquaraquà”) hanno approvato con la maggioranza dei due terzi, con i canonici 3 mesi tra una deliberazione e l’altra dello stesso ramo del Parlamento.

Cosa vuol dire il pareggio di bilancio? Sostanzialmente, che né lo Stato, né gli enti locali (Comuni, Regioni, Province) potranno spendere più di quanto incassano. Il guaio è che molti Comuni sono già di per sé in deficit, dunque dovranno ridurre la spesa, effettuando una politica di tagli che va a colpire in primo luogo i servizi pubblici ed assistenziali, e di conseguenza le classi sociali più in difficoltà: poveri, anziani, giovani famiglie, disoccupati, cassaintegrati, chi è in attesa di una casa popolare, chi è in graduatoria per un posto per i figli negli asili comunali.
Il tutto avviene, come si specifica nel testo, “in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea”.  Una sostanziale perdita di sovranità nazionale, specialmente sui temi economici. Di fatto, non siamo più liberi di spendere quanto vogliamo, come vogliamo, e ciò va a colpire precipuamente gli eventuali investimenti sulla crescita.

Sono interessanti, perché andranno a modificare l’impalcatura dello Stato repubblicano italiano ed a squilibrare l’equilibrio tra i poteri, saggiamente pensato dai padri costituenti, alcuni disegni all’esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato:

  •      S. 3183
    Sen. Fistarol Maurizio
    Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province
    1 marzo 2012: Presentato al Senato
    In corso di esame in commissione
  • S. 3204
    Sen. Calderoli Roberto ed altri.
    Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l’istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo
    15 marzo 2012: Presentato al Senato
    In corso di esame in commissione
  • S. 3210
    Sen. Ramponi Luigi ed altri.
    Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento
    20 marzo 2012: Presentato al Senato
    In corso di esame in commissione
  • S. 3252
    Sen. Ceccanti Stefano ed altri.
    Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
    11 aprile 2012: Presentato al Senato
    In corso di esame in commissione

Riassumendo, con essi si vuole rafforzare il peso del Capo del Governo, accorciare il procedimento legislativo, e diminuire il potere di controllo del Parlamento sull’operato del Governo, fino al punto da rendere la sfiducia quasi impossibile. In particolare la riforma attribuisce un controllo di fatto del Governo sull’agenda del Parlamento e consente al Capo del Governo di intimidire la Camera che dovesse votargli la sfiducia, provocandone lo scioglimento.

Come ricorda Domenico Gallo su MicroMega:

“Facendo le debite proporzioni, questo progetto di riforma assomiglia alla riforma con cui fu modificato lo Statuto Albertino (attraverso la legge 24/12/1925 n. 2263) per consentire al Capo del Governo dell’epoca, l’on. Benito Mussolini, di avere una funzione di preminenza sul Parlamento.
Anche allora si invocava la stessa esigenza che viene perorata dai riformatori attuali: rafforzare il Governo per rendere più efficiente la sua azione.
Sappiamo com’è andata a finire!”